Quote Associative
In base a quanto stabilito dall’Art. 40, comma 3, lettera l del Regolamento AIA, dal 1° Gennaio ogni associato è tenuto al versamento delle quote associative di ogni anno solare. Per la nostra sezione la quota corrisponde a un importo di € 60.
Il versamento può esser effettuato con le seguenti modalità alternative:
– in un’unica soluzione, entro il 31 marzo;
– in due rate (di importo pari alla metà della quota annuale, ovvero € 30), entro, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 settembre.
Al riguardo, occorre precisare che il diritto al frazionamento in due rate è una facoltà ottenibile solamente se entro il termine del 31 marzo si sia provveduto a pagare la prima rata (di importo pari alla metà della quota annuale), con l’effetto che dopo il 31 marzo la Sezione non può più accettare pagamenti frazionati delle quote.
Il pagamento può esser effettuato:
– in contanti al cassiere, durante le Riunioni Tecniche Obbligatorie o previo appuntamento presso la Sezione;
– mediante bonifico bancario
Ricordo che, secondo l’articolo 41, comma 5, del Regolamento dell’AIA, “l’associato, durante il congedo, e’ tenuto al versamento delle quote associative” e, secondo l’articolo 54, comma 3, capo b) del Regolamento dell’AIA, “durante il periodo della sospensione disciplinare, l’arbitro e’ tenuto a versare le quote associative”.